Un’ulteriore massima pubblicata su Giurisprudenza delle Imprese, nuovamente a cura dell’Avv. Carlo Calandra Buonaura, consente di tornare sul precedente tema delle operazioni infragruppo e dei limiti del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
Dopo una prima pronuncia già commentata su questo sito, relativa ai presupposti generali di applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle operazioni infragruppo, la nuova pubblicazione affronta un profilo ancora più concreto: il trattamento, ai fini del controllo giudiziario, di finanziamenti infragruppo e cessioni di crediti litigiosi tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Il tema è particolarmente rilevante nella prassi societaria. Nei gruppi, infatti, è frequente che le società realizzino operazioni finanziarie, trasferimenti di liquidità, cessioni di crediti, rapporti di tesoreria accentrata o altre forme di supporto reciproco. Tali operazioni, tuttavia, possono generare conflitti tra soci, amministratori e organi di controllo, soprattutto quando coinvolgono società partecipate in misura diversa o quando determinano spostamenti di valore da una società all’altra.
La questione centrale è allora stabilire quando una simile operazione possa essere considerata una fisiologica scelta gestoria e quando, invece, possa integrare una grave irregolarità rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c.
Il caso: finanziamento infragruppo e cessione di crediti litigiosi
La massima riguarda nuovamente la pronuncia della Corte d’Appello di Bari del 29 gennaio 2026, resa nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. avente ad oggetto operazioni infragruppo contestate dal socio di minoranza. La vicenda riguardava, in particolare, lo si ricorda, un finanziamento infragruppo disposto dall’amministratore in favore di altra società da lui amministrata, destinato all’investimento della liquidità in titoli, e alcune cessioni di crediti litigiosi verso banche da parte di società controllate in favore di una società correlata.
Secondo la massima, non integra grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c. il finanziamento infragruppo quando l’operazione sia palese e documentata, non abbia comportato occultamento o distrazione di somme, sia sostenibile in ragione della liquidità della società e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale. Il mero rischio di un futuro ed eventuale inadempimento della società beneficiaria non configura, di per sé, un danno per la società finanziatrice.
La Corte ha altresì escluso che la successiva revoca di un’operazione analoga, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, consenta automaticamente di presumere l’irregolarità o la dannosità dell’operazione stessa.
Il rischio astratto non basta
Il passaggio più significativo è proprio questo: il rischio astratto, ipotetico o meramente eventuale non è sufficiente.
Nelle operazioni infragruppo è normale che vi siano margini di rischio, come avviene in qualsiasi decisione imprenditoriale. Ma l’art. 2409 c.c. non è uno strumento destinato a sindacare ogni rischio d’impresa, né a sostituire la valutazione dell’autorità giudiziaria a quella degli amministratori.
Perché possa configurarsi una grave irregolarità, occorre qualcosa di più: una condotta gestoria contraria ai doveri degli amministratori, attuale, potenzialmente dannosa e idonea a incidere negativamente sul patrimonio sociale o sulla corretta gestione della società.
In questo senso, non basta affermare che la società beneficiaria del finanziamento potrebbe, in futuro, non restituire le somme ricevute. Occorre verificare se, al momento dell’operazione, vi fossero elementi concreti tali da rendere l’operazione ingiustificata, opaca, non sostenibile o pregiudizievole per la società che l’ha posta in essere.
Operazione palese, documentata e sostenibile
La massima valorizza tre elementi decisivi.
Il primo è la trasparenza dell’operazione. Se il finanziamento infragruppo è palese, documentato e correttamente rappresentato, viene meno uno dei principali indici di irregolarità, cioè l’occultamento del trasferimento di risorse.
Il secondo è l’assenza di distrazione. Non ogni trasferimento di liquidità da una società del gruppo a un’altra è, di per sé, una distrazione. Lo diventa quando manca una giustificazione economica riconoscibile, quando l’operazione non è tracciata, quando non vi è un titolo idoneo o quando la società erogante subisce un pregiudizio non compensato o non ragionevolmente sostenibile.
Il terzo è la sostenibilità finanziaria. L’operazione deve essere valutata anche in rapporto alla liquidità disponibile, all’equilibrio economico-finanziario della società e all’impatto concreto che il finanziamento può produrre sulla capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni.
Questi elementi sono decisivi anche sul piano pratico: delibere, contratti, documentazione bancaria, scritture contabili, valutazioni di sostenibilità, ragioni economiche e criteri di remunerazione dell’operazione non sono meri adempimenti formali. Sono il presidio documentale che consente, se l’operazione viene contestata, di dimostrarne la razionalità e la compatibilità con l’interesse della società.
Cessione di crediti litigiosi: il prezzo basso non basta
La pronuncia affronta anche un secondo profilo: la cessione, da parte di società controllate, di crediti litigiosi verso banche in favore di una società correlata, per un corrispettivo significativamente inferiore rispetto al valore nominale dei crediti.
Anche in questo caso, la massima esclude che la mera sproporzione tra valore nominale dei crediti e prezzo di cessione sia sufficiente a integrare una grave irregolarità gestoria.
Il punto è particolarmente importante. I crediti litigiosi non possono essere valutati semplicemente guardando al loro valore nominale. Occorre considerare l’incertezza dell’an, del quantum e dei tempi di realizzo, oltre ai costi e ai rischi del contenzioso. Un corrispettivo apparentemente basso può dunque non essere, di per sé, indice di irregolarità.
Secondo la massima, non integra grave irregolarità la cessione di crediti litigiosi quando il corrispettivo sia stato integralmente pagato e manchino indizi di futuri inadempimenti. L’eventuale non convenienza economica dell’operazione attiene al merito della scelta gestoria, che resta sottratto al sindacato del tribunale nel procedimento ex art. 2409 c.c.
Anche qui torna il confine essenziale: il giudice non deve stabilire se l’operazione fosse la migliore possibile, ma se presenti profili di grave irregolarità gestionale, attuale e dannosa.
Il controllo giudiziario non sostituisce la gestione
L’art. 2409 c.c. è un rimedio incisivo. Consente l’intervento giudiziario sulla gestione societaria quando vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società.
Proprio per la sua incisività, però, l’istituto non può essere utilizzato come strumento generale di revisione delle scelte imprenditoriali.
Il socio dissenziente può contestare un’operazione, può ritenerla non conveniente, può non condividere la strategia seguita dagli amministratori. Ma il dissenso sulla convenienza economica non coincide necessariamente con la grave irregolarità gestoria.
La massima si colloca in continuità con il precedente articolo pubblicato su questo sito, nel quale si evidenziava che il controllo ex art. 2409 c.c. non può trasformarsi in un giudizio sull’opportunità della gestione. Anche la prima pubblicazione, infatti, richiamava il principio secondo cui le operazioni infragruppo non sono sindacabili ex art. 2409 c.c. quando risultino palesi, documentate, prive di occultamenti o distrazioni e non foriere di danno attuale o potenziale. POLARIS
La nuova pronuncia consente ora di applicare quel principio a due ipotesi molto concrete: il finanziamento infragruppo e la cessione di crediti litigiosi.
Le indicazioni operative per amministratori e soci
Dal punto di vista operativo, la massima offre alcune indicazioni utili.
Per gli amministratori, conferma l’importanza di costruire e conservare un adeguato supporto documentale dell’operazione infragruppo. In particolare, occorre poter ricostruire il titolo dell’operazione, la sua ragione economica, la sostenibilità per la società che la compie, l’eventuale remunerazione, i tempi di rimborso o pagamento, la corretta contabilizzazione e l’assenza di effetti pregiudizievoli immediati o prevedibili.
Per i soci di minoranza, la pronuncia segnala che il ricorso all’art. 2409 c.c. richiede un livello di allegazione qualificato. Non basta lamentare che l’operazione sia rischiosa, non conveniente o sbilanciata. Occorre indicare elementi concreti dai quali desumere una violazione dei doveri gestori e un danno, attuale o potenziale, per la società.
Per gli organi di controllo, il principio valorizza la funzione di monitoraggio preventivo. Le operazioni infragruppo meritano attenzione non perché siano patologiche in sé, ma perché richiedono tracciabilità, coerenza economica e corretta rappresentazione contabile.
Conclusioni
Le operazioni infragruppo non sono, di per sé, sospette. Sono spesso strumenti ordinari di gestione, soprattutto nei gruppi societari strutturati, dove la liquidità, i rapporti finanziari e le opportunità economiche possono essere gestiti in modo coordinato.
Tuttavia, proprio perché incidono su più centri di interesse, esse devono essere presidiate con particolare attenzione.
La nuova massima conferma che il finanziamento infragruppo e la cessione di crediti litigiosi non integrano automaticamente gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. quando l’operazione sia trasparente, documentata, sostenibile, non distrattiva e priva di un danno attuale o potenziale.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. rimane uno strumento di reazione a gravi anomalie gestorie, non un mezzo per ottenere una valutazione giudiziale della convenienza economica delle scelte imprenditoriali.
Per amministratori, soci e organi di controllo, il messaggio è chiaro: nelle operazioni infragruppo non conta solo ciò che viene deciso, ma anche come viene deciso, documentato e rappresentato.
La massima integrale è disponibile su Giurisprudenza delle Imprese: “Finanziamenti e cessioni di crediti infragruppo e gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.”, Corte d’Appello di Bari, 29 gennaio 2026, massima a cura dell’Avv. Carlo Calandra Buonaura.
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