Per “liberare” chi acquista l’azienda la foto del fisco serve aggiornata


La certificazione negativa dei debiti tributari, che produce l’effetto liberatorio nei confronti del cessionario, deve essere richiesta in concomitanza alla data del trasferimento

Non è esclusa la responsabilità solidale del cessionario del ramo d’azienda quando la certificazione dei debiti tributari non sia allineata al momento effettivo del trasferimento. Con l’ordinanza n. 26076 del 2 ottobre 2026, la Cassazione chiarisce che il certificato previsto dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997 deve offrire una fotografia aggiornata della posizione fiscale del cedente alla data della cessione, poiché solo così può esplicare la propria funzione liberatoria.

La vicenda processuale
L’ordinanza in commento si insinua nell’ambito di un orientamento dei giudici di legittimità ormai consolidato (cfr Cassazione n. 15948/2024 e n. 29722/2020).
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte della società cessionaria, dell’atto di intimazione con il quale l’amministrazione finanziaria ha chiedesto il pagamento di importi residuati dallo sgravio dei crediti derivanti dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente.

Alla cessionaria è stato contestato un credito Iva di circa 800mila euro, accertato come inesistente, imputabile all’anno di imposta 2018 il cui avviso di accertamento che ne è scaturito risultava definito per mancata impugnazione. Con riferimento all’annualità oggetto della contestazione, l’azienda era ancora intestata alla società cedente.
La contribuente, cessionaria della compravendita d’azienda, ha impugnato l’atto di intimazione in Commissione tributaria provinciale, la quale ha respinto il ricorso con sentenza: la stessa, è stata riformata in appello rispetto alla pronuncia di primo grado.

La questione giuridica ruota intorno alla corretta applicazione dell’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, in relazione all’efficacia liberatoria dai debiti tributari della certificazione negativa o non evasa decorsi 40 giorni dall’istanza.

La cedente aveva infatti richiesto e ottenuto un primo certificato di carichi pendenti alcuni mesi prima rispetto alla cessione. Subito dopo la cessione ha richiesto un secondo certificato, conformemente a quanto era stato concordato nell’atto di cessione, in cui la cedente si era impegnata a presentare tale richiesta in concomitanza con il trasferimento.

Si leggerà come, per la Corte d’appello, facendo proprie alcune argomentazioni del supremo Collegio, “la diligenza mostrata dal cessionario con la richiesta del certificato dei carichi tributari pendenti, ante cessione, sortisce piena efficacia liberatoria, salvo prova della mala fede”. Inoltre, con riferimento al fatto che la certificazione (avente esito negativo) sia stata richiesta in un momento storico antecedente e non concomitante con la stipula del contratto di cessione, per i giudici di secondo grado, deve “essere respinta una interpretazione dall’art. 14, comma 3, che faccia conseguire all’anticipata richiesta del certificato delle pendenze una esclusione dell’effetto liberatorio, soprattutto ove, come nella fattispecie, l’assenza di carichi pendenti sia rimasta intatta fino alla data della cessione ed anche oltre”. In merito al fatto che vi sia stata la richiesta di un secondo certificato successivo di oltre un mese rispetto alla sottoscrizione della cessione, dalla quale si evinceva il debito tributario, i giudici hanno ritenuto che “se la logica del certificato di cui al comma 3 è quella di garantire al contribuente la facoltà di farsi attestare la posizione debitoria del cedente alla data del trasferimento, è ovvio che tale garanzia liberatoria non può esser neutralizzata ex post, a meno di non voler illogicamente equiparare il trasferimento dell’azienda in frode alla legge con quello effettuato in assenza di certificato perennemente aggiornato, perfino in data successiva all’atto di cessione”.

Avverso la sentenza in appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione.

La soluzione
La pronuncia è particolarmente significativa per il delinearsi di un approccio pratico teso al corretto uso e applicazione della possibilità per il cessionario di richiedere il certificato liberatorio dai debiti tributari previsto dall’articolo 14 comma 3 del Dlgs n. 472/1997.

I giudici della Cassazione contestualmente risolvono una duplice questione di validità nel tempo del certificato e di carattere soggettivo in merito a chi sia il titolare del potere d’azione nell’adire tale strumento.

L’ordinanza evidenzia che “la certificazione prevista dall’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 assolve, quindi, alla funzione di cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell’ipotesi in cui quest’ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta”.

La Corte inoltre evidenzia che l’attività di accertamento successivamente svolta dall’amministrazione finanziaria in esito al rilascio della certificazione prevista dall’articolo 14 comma 3 del Dlgs n. 472/1997 (o all’ inutile decorso del termine di quaranta giorni dalla richiesta) non è preclusa, in toto, ma è inopponibile al cessionario, sempreché non ricorra l’ipotesi della frode cui fanno riferimento i commi 4 e 5 del Dlgs. n. 472 del 1997.

Con riferimento al triennio da prendere in considerazione ai fini della certificazione del debito tributario, facendo proprio quanto statuito da altra pronuncia dei giudici di legittimità si leggerà che “il periodo di imposta in corso al momento del trasferimento di azienda non è trattato diversamente dai due periodi precedenti. Per le violazioni commesse negli esercizi dell’ultimo triennio, la responsabilità sussiste per il solo fatto che il debito risulti all’ente creditore, anche se non vi è stata una specifica contestazione, occorrendo una specifica contestazione per i debiti antecedenti al triennio” (Cassazione n. 9085/2023).

Sulle tempistiche la Corte, richiamando una clausola espressa e inserita nel contratto di cessione, ha statuito che il certificato “doveva essere aggiornato alla data della cessione di azienda o del ramo di azienda”. La clausola nel contratto in merito alla necessità di richiedere un secondo certificato era data proprio dall’esigenza di avere un quadro dei debiti tributari che fosse aggiornato alla stipula dell’effettiva cessione considerando che il comma 2 dell’articolo 14 dispone che “L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento”. La prima richiesta di certificato, avvenuta diversi mesi prima, aveva per lo più una funzione che potremmo definire “esplorativa”, tesa a una ricognizione sommaria e complessiva del patrimonio aziendale anche perché il secondo certificato avrebbe poi dato effettiva contezza “circa l’esatta entità dei debiti tributari in capo al cedente (compresi quelli ancora in corso di accertamento, perché maturati nell’immediatezza della cessione”. La ratio della clausola inserita nel contratto ha dispiegato appieno la sua funzione proprio nel momento in cui il secondo certificato, rispetto al primo avente esito negativo, ha portato all’emersione del credito Iva risultato poi fittizio. Infatti “L’ulteriore certificato rilasciato in data 13/08/2020, su richiesta della cedente del 14/07/2020, successivamente alla cessione e d’accordo con la cessionaria, da cui risultava l’accertamento relativo al disconoscimento del credito IVA, escludeva, dunque, l’efficacia della precedente attestazione”. Dunque, l’indispensabilità della lettura del contratto di cessione nel merito pare quantomai necessaria ai fini del corretto accertamento dei fatti di causa e della funzione della clausola inserita nel contratto tesa ad “acquisire una “fotografia” aggiornata della situazione”.

Sul rapporto tra il dettato civilistico rispetto al tributario
L’ordinanza in commento offre la possibilità di svolgere una considerazione di carattere generale in merito al coordinamento dell’articolo 14 in commento con l’articolo 2560 del codice civile, configurandosi il primo come fattispecie speciale e derogatoria rispetto al secondo. Al punto 2.2. dell’ordinanza, si legge in particolare che “La limitazione della responsabilità solidale del cessionario al valore dell’azienda o del ramo d’azienda ceduta e la previsione del beneficium excussionis del cedente previsti nell’art. 14 , comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997  evidenziano già un primo tratto di specialità della disciplina tributaria. A differenza dell’art. 2560  c.c., dove l’individuazione dell’esposizione debitoria per cui sussiste la responsabilità del cessionario è riferita ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 , comma 2, c.c.), nel caso dei debiti tributari al momento della cessione sono necessariamente pendenti i termini per l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria in relazione all’anno d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento e per quelli anteriori per cui non siano spirati i termini di decadenza previsti dalla disciplina contenuta nel D.P.R. n.600 del 1973  e nel D.P.R. n. 633 del 1972”.

In conclusione, l’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997 è disposizione a carattere speciale e di dettaglio mirata a disciplinare la responsabilità in solido per quanto concerne il debito tributario e diversamente dall’articolo 2560 del codice civile che riveste il ruolo di disposizione a carattere generale tesa a disciplinare genericamente i “debiti relativi all’azienda ceduta” e prendendo come riferimento non i debiti risultanti “dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza “ come disposto dall’articolo 14 ma i debiti che “risultano dai libri contabili obbligatori”.


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