Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma fiscale, noto come “decreto Omnibus”, nella versione finale composta da 37 articoli. Il provvedimento è stato varato contestualmente al decreto sull’ordinamento della giurisdizione tributaria e a quello in materia di tributi regionali e locali. Con questa triplice approvazione si esaurisce il mandato conferito al Governo dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, portando a 29 il numero complessivo dei provvedimenti attuativi, cui potrà aggiungersi il codice tributario entro la fine della legislatura.
Il presente contributo offre una lettura trasversale delle principali novità introdotte dal correttivo, con particolare attenzione alle ricadute operative sugli studi professionali.
Premessa
Il decreto Omnibus rappresenta il quarto e ultimo intervento correttivo delle disposizioni di attuazione della riforma fiscale. Lo schema iniziale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 con 28 articoli, è stato trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 430 e sottoposto a un esame parlamentare che ha condotto le Commissioni Finanze di Camera e Senato ad esprimere parere favorevole con osservazioni di carattere sostanziale. Il recepimento di tali osservazioni ha determinato l’ampliamento del provvedimento a 37 articoli, il cui testo, alla data del presente contributo, è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si caratterizza per l’innesto di disposizioni di forte impatto pratico, tra cui le misure premiali per il concordato preventivo biennale, la revisione del regime sanzionatorio in materia di POS e corrispettivi e la proroga dei termini per la certificazione del Tax Control Framework. Il provvedimento riflette la volontà del legislatore di operare un intervento trasversale, finalizzato alla correzione di criticità emerse nella prima fase applicativa dei decreti attuativi e, al contempo, alla razionalizzazione di disposizioni che, nell’intreccio tra leggi di bilancio e decreti delegati, avevano generato incertezze interpretative e sovrapposizioni normative.
Va segnalato, peraltro, che il testo definitivo del decreto interviene ancora sul D.P.R. 917/1986 senza coordinarsi pienamente con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il DLgs. 19 giugno 2026, n. 117 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, destinato a sostituire integralmente il TUIR dal 1° gennaio 2027: un disallineamento temporale che richiederà attenzione interpretativa nella fase di prima applicazione.
1) Imposte sui redditi e IVA: le correzioni al cuore della riforma
In materia di redditi di lavoro dipendente, il decreto ridefinisce la disciplina dei fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo. Il provvedimento consolida il sistema di tassazione fondato sull’alimentazione del veicolo e vi innesta due correzioni:
- una tassazione forfettaria degli optional non presenti nelle tabelle ACI, mediante maggiorazione del 5% del costo chilometrico di riferimento, e
- una maggiorazione del 50% del valore imponibile del benefit per i veicoli con oltre cinque anni dalla prima immatricolazione, misura volta a incentivare il rinnovo dei parchi auto.
Vengono fatti salvi i comportamenti pregressi dei sostituti d’imposta in materia di imponibilità degli accessori. Sempre nell’ambito del lavoro dipendente, viene eliminato il requisito della convivenza con il contribuente per i familiari diversi dal coniuge e dai figli ai fini dell’accesso ai benefici di welfare aziendale, con efficacia retroattiva dal periodo d’imposta 2025.
In materia di reddito di lavoro autonomo, il correttivo risolve la questione del trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dai professionisti, superando la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risposta a interpello n. 6/2026 che li qualificava come componenti del reddito professionale ordinario. I differenziali positivi vengono ora assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%, con l’eccezione dei crediti che costituiscano corrispettivo di una prestazione professionale. Una disposizione transitoria consente di optare per il nuovo regime anche per i crediti acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto.
Sotto il profilo del reddito d’impresa, il provvedimento unifica il trattamento fiscale delle stock option tra soggetti OIC e IAS/IFRS adopter, stabilendo che la deduzione del costo del piano operi soltanto all’atto dell’effettivo esercizio dell’opzione, nella misura corrispondente al rapporto tra opzioni esercitate e opzioni complessivamente assegnate. Il regime di riallineamento di cui al D.Lgs. 192/2024 viene esteso anche alle divergenze già esistenti, originate da variazioni nei criteri contabili adottati in esercizi anteriori al 2024. Per i conferimenti di partecipazioni minusvalenti, la modifica degli artt. 175 e 177 del TUIR elimina il rischio di doppia imposizione disapplicando il realizzo controllato quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Una norma di interpretazione autentica chiarisce che i limiti al riporto delle perdite di cui all’art. 84, comma 3, del TUIR operano anche in caso di cambio del controllo indiretto, mentre nuove disposizioni nell’art. 181 del TUIR disciplinano l’utilizzabilità delle perdite definitive estere in ipotesi di fusione transfrontaliera con incorporante italiana.
Sul fronte dell’IVA, il decreto ripristina il termine biennale per la detrazione, modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72: il diritto può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. La modifica si accompagna alla possibilità di retroimputare la detrazione al periodo di ricezione della fattura, in linea con i principi della sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24 del 11 febbraio 2026, ancorché tale pronuncia sia attualmente oggetto di procedimento di revisione avanti alla Corte di Giustizia.
L’estensione del termine rappresenta un significativo alleggerimento per le imprese di maggiori dimensioni, alle quali l’attuale finestra annuale imponeva una gestione estremamente compressa della registrazione delle fatture di acquisto a cavallo d’esercizio.
2) Accertamento, semplificazioni e fiscalità internazionale
Il decreto ridefinisce i confini probatori di strumenti accertativi centrali nella prassi degli uffici.
Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili viene circoscritta ai soli casi in cui l’Amministrazione dimostri l’esistenza di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti negativi inesistenti. Gli accertamenti fondati sull’antieconomicità non potranno più essere legittimati dal mero scostamento tra corrispettivo e valore di mercato, dovendo concorrere ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero una difformità manifesta e rilevante.
La decorrenza dei termini di accertamento per ammortamenti e spese pluriennali viene ancorata al periodo d’imposta in cui la prima quota è stata dedotta.
In materia di adempimento collaborativo, il decreto consente ai soggetti che aderiscono al Tax Control Framework opzionale di comunicare all’Agenzia delle Entrate anche rischi fiscali relativi a periodi anteriori all’opzione, con la possibilità di beneficiare della riduzione sanzionatoria e del pagamento rateizzato. Per chi ha presentato domanda di accesso al regime nel biennio 2024-2025, il termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale slitta al 31 dicembre 2026.
Tra le altre misure di semplificazione, dal 1° gennaio 2027 vengono soppressi i pagamenti in contanti e con assegni presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in favore dei soli strumenti elettronici, e l’Agenzia delle dogane ottiene l’accesso ai dati delle fatture elettroniche per le attività di analisi del rischio e controllo a fini sia fiscali sia doganali, non più soltanto per la vigilanza sulle accise.
Sul versante della fiscalità internazionale, il correttivo dà attuazione alle più recenti evoluzioni elaborate dall’OCSE in materia di imposizione minima globale, introducendo tre nuovi regimi opzionali:
- quello c.d. Side-by-Side, destinato ai gruppi la cui capogruppo risieda in uno Stato che non ha adottato la direttiva,
- quello della controllante capogruppo qualificata e
- quello relativo agli incentivi fiscali qualificati.
Il decreto introduce altresì per le stabili organizzazioni l’obbligo di data certa del rendiconto economico-patrimoniale, con decorrenza dal periodo d’imposta 2026.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate in soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata sale dal 21 al 31%.
Completa il quadro del Terzo settore l’inserimento dell’art. 82-bis nel Codice del Terzo settore, che stabilisce la continuità dei criteri del TUIR per la distinzione tra attività commerciali e non commerciali ai soli fini IRAP, sterilizzando gli effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di qualificazione fiscale.
3) Il concordato preventivo biennale 2026/2027: il pacchetto premiale per chi rinnova
L’intervento di maggiore impatto operativo è rappresentato dalle norme dedicate al concordato preventivo biennale per il biennio 2026/2027, introdotte quasi integralmente in accoglimento delle osservazioni parlamentari. Il legislatore ha disegnato un pacchetto premiale riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione, ossia ai soggetti che avevano già sottoscritto la proposta per il biennio 2024-2025 e scelgono di confermare il patto per il biennio successivo.
Il tassello centrale è il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile incrementale parametrata al punteggio ISA – dal 5% di incremento per i soggetti con punteggio 10 fino al 50% per quelli con punteggio inferiore a 3 – con aliquote sostitutive del 10, 12 o 15% in funzione del livello di affidabilità.
Per l’IRAP l’aliquota è fissata al 3,9%. Le annualità 2020 e 2021 beneficiano di una riduzione del 30%. Il versamento è frazionabile in massimo dieci rate mensili con soglia minima di 1.000 euro per annualità. Al ravvedimento si affiancano il pagamento rateale senza interessi delle somme dovute per le annualità concordatarie, l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità, la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti sulle annualità oggetto di concordato e l’eliminazione, tra le cause di decadenza dal CPB, della presenza di debiti tributari e previdenziali scaduti.
Per le nuove adesioni al concordato è facilitata la possibilità di correzione mediante dichiarazione integrativa e l’ingresso di nuovi soci non costituirà causa di esclusione quando i soggetti entranti abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 35.000 euro. Completa il quadro la soglia di tolleranza del 5% per le sanzioni sul collegamento obbligatorio tra corrispettivi telematici e incassi POS.
Attenzione
Il corretto perfezionamento del ravvedimento speciale – mediante versamento dell’unica soluzione o della prima rata – preclude al Fisco la possibilità di rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità oggetto di sanatoria. Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue con sanzione piena e la decadenza dalla protezione sui periodi pregressi.
4) Cosa fare: vademecum operativo per gli studi
La complessità del provvedimento impone un’azione tempestiva:
occorre verificare la posizione di ciascun cliente già aderente al CPB 2024-2025, valutando la convenienza del rinnovo e del ravvedimento speciale previa consultazione del cassetto fiscale e della PEC per escludere cause ostative;
l’adesione al concordato 2026/2027 va trasmessa in via telematica entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il termine ultimo per l’adesione al CPB per il biennio 2026/2027 è fissato al 2 novembre 2026, essendo il 31 ottobre un sabato, in coincidenza con la scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026).
5) Considerazioni conclusive
Il decreto Omnibus segna il compimento di un percorso di riforma senza precedenti nella storia tributaria italiana. Il correttivo, pur nella sua natura emendativa, si è rivelato un provvedimento di portata sostanziale, capace di incidere profondamente sulla gestione operativa degli studi professionali.
L’attenzione si sposta sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro la fine di agosto, dalla quale decorrerà l’efficacia delle disposizioni secondo i rispettivi regimi transitori.
Il percorso della riforma, tuttavia, non può dirsi esaurito: la costruzione del codice tributario – operazione che non ha precedenti dall’Unità d’Italia – resta il banco di prova finale per dare coerenza sistematica all’intero impianto normativo emerso da questo triennio di intensa produzione legislativa.
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