Cessione del credito: la notifica interrompe la prescrizione solo se contiene una richiesta di pagamento


La notificazione della cessione del credito non interrompe automaticamente la prescrizione. Per produrre questo effetto, la comunicazione deve esprimere in modo chiaro e inequivoco la volontà del creditore di ottenere l’adempimento. Lo stesso criterio vale per l’invio di un estratto conto: un riepilogo contabile privo di una richiesta di pagamento conserva una funzione soltanto informativa.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25885/2026, pubblicata il 28 settembre 2026, ha rigettato integralmente il ricorso di una banca cessionaria, confermando l’impostazione della decisione d’appello che aveva riconosciuto la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e revocato il decreto ingiuntivo.

La controversia sulle forniture di gas naturale

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una Fondazione per crediti relativi a forniture di gas naturale, acquistati da una società petrolifera. Le fatture erano state emesse nell’arco di circa cinque anni e la banca sosteneva di aver notificato al debitore la cessione.

La Fondazione aveva proposto opposizione, affermando che le fatture fossero già state pagate ed eccependo sia la prescrizione biennale sia quella quinquennale. Aveva inoltre contestato la titolarità del credito e la legittimazione attiva della banca, nonché la propria legittimazione passiva: l’utenza riguardava un immobile detenuto da una società per azioni in liquidazione, della quale chiedeva la chiamata in causa. Ulteriori contestazioni investivano la fatturazione, i consumi, le altre voci addebitate e la legittimità degli interessi richiesti.

La banca replicava che il pagamento non era stato dimostrato e che la prescrizione biennale non si applicava ai crediti maturati prima dell’introduzione della relativa disciplina. Sosteneva inoltre che la notifica della cessione e le comunicazioni successive avessero interrotto la prescrizione quinquennale e che la propria titolarità risultasse dal contratto di cessione. Quanto al rapporto di fornitura, la Fondazione risultava parte del contratto e gli eventuali accordi con terzi, senza voltura dell’utenza, non erano opponibili al fornitore.

La banca richiamava anche una comunicazione della società petrolifera, rettificativa di una precedente: le fatture erano state contabilizzate come incassate per effetto della cessione, non perché pagate dalla Fondazione.

Dal rigetto dell’opposizione alla revoca del decreto

Il Tribunale aveva respinto la richiesta di chiamata in causa e rigettato l’opposizione. Aveva ritenuto sufficientemente provato il credito attraverso il contratto di utenza, le fatture e il contratto di cessione, escludendo la prova del pagamento e l’applicabilità della prescrizione biennale. Aveva inoltre attribuito efficacia interruttiva alla notifica della cessione, riconosciuto la Fondazione come parte del rapporto di somministrazione, giudicato generiche le contestazioni sulle fatture e riconosciuto gli interessi moratori richiesti.

La Corte d’Appello aveva invece accolto il gravame della Fondazione e revocato il decreto ingiuntivo. Pur considerando infondate o inammissibili le censure sulla titolarità del credito, sul pagamento e sulla prescrizione biennale, aveva riconosciuto la prescrizione quinquennale.

La comunicazione di cessione non era stata prodotta: agli atti risultava soltanto l’avviso di ricevimento di un plico indirizzato alla Fondazione, senza indicazione dell’indirizzo e con la firma di una persona non identificata. A quel momento erano già intervenuti la trasformazione dell’Ente in fondazione e il cambiamento della sede.

La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’efficacia interruttiva della trasmissione di un estratto conto trimestrale, non qualificabile come costituzione in mora, e della comunicazione del servizio clienti della società petrolifera, per la quale mancava la prova della consegna alla Fondazione. Le altre questioni erano rimaste assorbite.

Conta il contenuto della comunicazione, non il suo nome

Nel ricorso per cassazione, la banca aveva dedotto, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 2934 e 2943 c.c. A suo avviso, la notifica della cessione, contenente l’indicazione del conto sul quale effettuare i pagamenti, e la successiva comunicazione corredata dall’estratto della posizione debitoria esprimevano sufficientemente la volontà di esercitare il credito.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Una comunicazione scritta può interrompere la prescrizione indipendentemente dalla sua denominazione, ma deve manifestare una pretesa attuale di adempimento, chiaramente riferibile a uno specifico rapporto. Non sono necessarie formule prestabilite né un atto formalmente intitolato «costituzione in mora».

La notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. ha una funzione diversa: rende efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto e gli consente di individuare il soggetto al quale pagare con effetto liberatorio. Può anche interrompere la prescrizione, ma soltanto se alla notizia del trasferimento del credito accompagna una richiesta attuale di pagamento.

I criteri per valutare l’efficacia interruttiva

La verifica richiede di esaminare concretamente se la comunicazione sia riferibile a uno specifico rapporto giuridico, determini sufficientemente la pretesa e contenga una richiesta attuale di adempimento, incompatibile con una finalità meramente informativa, ricognitiva o preparatoria.

Anche un estratto conto può assumere efficacia interruttiva quando è inserito in una comunicazione più ampia che sollecita il pagamento o contiene una dichiarazione equivalente. Il solo riepilogo della posizione contabile, invece, non basta.

Nel recupero crediti, la distinzione è quindi tra comunicare l’esistenza o il trasferimento del credito ed esigerne il pagamento: per interrompere la prescrizione occorre manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto e ottenere la prestazione dovuta.


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