In caso di insolvenza del datore di lavoro, i contributi non versati ai fondi di previdenza complementare non godono tutti del medesimo trattamento. Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono che il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. spetta ai crediti derivanti dal mancato versamento del TFR maturando e dei contributi a carico del lavoratore, ma non a quelli relativi ai contributi dovuti dal datore di lavoro. La pronuncia interviene su una questione controversa, definendo il rapporto tra natura retributiva e previdenziale delle somme destinate ai fondi pensione e le conseguenze sulla loro collocazione nelle procedure concorsuali. In materia consigliamo i volumi Controversie di lavoro e previdenziali – Guida pratica con formulario e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Il caso: contributi non versati al fondo pensione Prevedi
La controversia trae origine dal fallimento di un’impresa edile. La Cassa Edili della Provincia di Modena aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di 13.944,86 euro, relativo a contributi non versati al Fondo di previdenza complementare Prevedi.
Il credito era stato ammesso, ma in via chirografaria. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva infatti escluso l’applicabilità del privilegio, ritenendo che le somme destinate alla previdenza complementare avessero natura previdenziale e non retributiva.
La Cassa Edili ha impugnato la decisione, sostenendo che almeno una parte dei crediti dovesse beneficiare della tutela riconosciuta alle retribuzioni dei lavoratori subordinati.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere le divergenze emerse nella giurisprudenza di legittimità. In materia consigliamo i volumi Controversie di lavoro e previdenziali – Guida pratica con formulario e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. TFR e contributi del lavoratore: quando spetta il privilegio
Secondo le Sezioni Unite, occorre distinguere le diverse fonti di finanziamento della previdenza complementare, individuate dall’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005. Gli accantonamenti del TFR maturando conservano natura retributiva anche quando il lavoratore abbia scelto di destinarli a un fondo pensione. Il TFR costituisce infatti una forma di retribuzione differita, il cui conferimento alla previdenza complementare non modifica la natura originaria del credito. Lo stesso vale per i contributi trattenuti dalla retribuzione del dipendente. Se il datore di lavoro effettua la trattenuta ma omette il versamento al fondo, le somme continuano a rappresentare una quota della retribuzione già maturata. Pertanto, entrambi i crediti sono assistiti dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
3. Contributi del datore di lavoro: perché il privilegio è escluso
Diversa è la qualificazione dei contributi aggiuntivi posti a carico del datore di lavoro.
Le Sezioni Unite precisano che questi versamenti derivano da un’obbligazione prevista dalla contrattazione collettiva, collegata all’adesione del lavoratore alla previdenza complementare.
Pur presupponendo l’esistenza del rapporto di lavoro, non costituiscono un corrispettivo diretto della prestazione lavorativa, ma sono destinati a finanziare un futuro trattamento pensionistico integrativo.
Di conseguenza, hanno natura previdenziale e non beneficiano del privilegio retributivo. La Corte esclude inoltre l’applicabilità dei privilegi previsti dagli artt. 2753 e 2754 c.c., riservati alla previdenza sociale obbligatoria.
4. Fallimento del datore e tutela dei lavoratori
La sentenza chiarisce anche le conseguenze dell’insolvenza del datore di lavoro.
Per le somme di origine retributiva non versate, lo scioglimento del mandato conferito al datore può ripristinare la legittimazione del lavoratore a insinuarsi nel passivo, salvo che sia intervenuta una cessione del credito al fondo pensione.
Resta inoltre operativa la tutela prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 80/1992: il Fondo di garanzia INPS può intervenire, alle condizioni stabilite dalla legge, per integrare i contributi omessi rimasti insoddisfatti nella procedura concorsuale.
5. La decisione delle Sezioni Unite e il principio di diritto
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione. Il giudice dovrà individuare le diverse componenti del credito già ammesso al passivo e riconoscere il privilegio esclusivamente agli importi relativi al TFR maturando e ai contributi a carico dei lavoratori. La decisione stabilisce dunque un criterio preciso: ai fini del privilegio concorsuale, rileva l’origine del credito e non la sua destinazione alla previdenza complementare. La distinzione consente di tutelare le somme effettivamente riconducibili alla retribuzione, senza estendere il privilegio ai contributi datoriali di natura previdenziale.
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